Signori Respingitori dai tanti colori che sembrate la bandiera della pace,
se avete annusato un po' di diritto e se avete un briciolo onestà intellettuale, andate a leggervi le convenzioni e le leggi che parlano di "respingimento"e che vi "autorizzerebbero", anzi, vi "imporrebbero" di ricacciare in Libia le carrette del mare con il loro carico umano.
Primo: la Convenzione di Ginevra sui Rifugiati del 1951 (con Protocollo di New York del 1967), ratificata dall'Italia nel 1954, afferma, all'articolo 33: "Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) - in nessun modo - un rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche". Il diritto di chiedere asilo è quindi un diritto fondamentale che ha ogni persona che si trova nelle condizioni descritte. Pertanto, prima di aver verificato se le persone in questione intendono chiedere asilo, non possono essere respinte. E, "in nessun modo" possono essere respinte verso frontiere di luoghi dove rischino la loro vita e la loro libertà: la Libia, per esempio...? Ma davvero dovremmo credere che saranno al sicuro e non saranno mandati nel deserto a morire di fame e di sete?
Conosco l'obiezione: "un richiedente asilo potenziale non è un richiedente asilo di fatto". Vero, ma il diritto di fuggire da un paese in cui la libertà e la vita "sarebbero minacciate ecc. ecc" è un diritto umano fondamentale (è diritto alla vita, alla dignità e alla libertà) che vi auguro di non esser mai costretti ad esercitare. Questo diritto genera il diritto di "chiedere asilo" (ottenerlo è altra cosa) che, a sua volta, fonda tutta l'impalcatura delle norme internazionali sui rifugiati.
Secondo: conosco anche l'altra obiezione: "non possiamo chiedere a tutti i clandestini se sono perseguitati nel loro paese e se vogliono esercitare il loro diritto di chiedere l'asilo". Fate pure, anzi, non-fate, ma sappiate che si tratta di una mancata verifica di una condizione di necessità umanitaria di cui noi, prima di Dio, vi chiediamo conto.
Terzo: voi sbandierate che "è l'Europa che ce lo chiede, anzi, ce lo impone". Balle! Il Regolamento 562/2006, detto anche "Codice di Schengen", afferma (articolo 5 b) che il suo proprio campo di applicazione copre chiunque attraversi una frontiera comunitaria "senza pregiudizio...dei diritti dei rifugiati e di coloro che chiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento". Se non avete colto bene, uso un linguaggio lumbard: se state prendendo a "pesciad in dal cü" dei "terùni" che possono avere bisogno di asilo o di protezione, siete fuori della legalità internazionale e non sapete nemmeno dove sta l'Europa. Non cito la Costituzione perché altri ne parlano già troppo.
Quarto: con l'UE non è finita, infatti il Codice Schengen, all'articolo 13, parla dei "respingimenti", ma con un'eccezione esplicita per le persone indicate all'articolo 5, comma 4, il cui punto c) dice espressamente: "i cittadini di paesi terzi che non soddisfano una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 (gli immigrati irregolari, NdR) possono essere autorizzati da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali" (come quelli definiti nella Convenzione di Ginevra citata prima).
Quinto (e non è ancora tutto): nel Codice Schengen, il respingimento è condizionato ad una procedura (c'è pure un formulario unico) e ad un rapporto sull'esecuzione del provvedimento da cui si deve poter desumere la regolarità dell'azione. Inoltre, il "respinto" ha diritto di ricorso (anche se il ricorso non sospende il provvedimento). Pubblicate le carte relative a queste vostre "giornate storiche" di respingimenti e vi faremo le pulci ancora meglio.
Sesto (e ultimo, per ora): sappiate che l'UE considera il mare come frontiera tra l'UE stessa e i paesi nord-africani, senza pregiudizio del concetto di acque territoriali che resta essenziale nel diritto marittimo internazionale. Le "frontiere marittime" sono, quindi, semplicemente il mare e il Codice Schengen (allegato VI, punto 3.1.1.) prevede la possibilità di verificare titoli e documenti dei presunti clandestini anche durante la traversata o nel porto di arrivo o di partenza, se esistono accordi in tal senso coi paesi interessati. Ma la verifica deve esser fatta: dimostrateci di averla fatta tenendo conto anche del considerando n. 20 del Codice Schengen: "Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali (quindi anche il diritto di chiedere asilo, NdR) ed osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbe essere attuato nel rispetto degli obblighi degli Stati membri in materia di protezione internazionale e di non respingimento."
Con l'invito, a tutti voi Respingitori, a rientrare al più presto nella legalità nazionale, europea e internazionale, vi saluto, con rabbia e amarezza.
Pasquina










