La Commissione: si rispetti la direttiva sulle condizioni di lavoro nel settore ferroviario

 

La Commissione ha inviato il 25 giugno 2009 pareri motivati a nove Stati membri che non hanno comunicato le misure nazionali volte a recepire la direttiva 2005/47/CE sulle condizioni lavorative nel settore ferroviario transfrontaliero. I paesi interessati dalla misura sono: il Portogallo, la Germania, l'Estonia, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, il Lussemburgo e la Francia. Essi hanno ora due mesi di tempo per rispondere.

La direttiva 2005/47/CE, del 18 luglio 2005, attua un accordo europeo tra le parti sociali sulle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. La direttiva intende assicurare condizioni di lavoro adeguate per i lavoratori dei servizi ferroviari transfrontalieri e prevede standard minimi in relazione alle condizioni di lavoro, agli orari di guida, alle pause e ai periodi di riposo giornalieri e settimanali. La direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, entro il 27 luglio 2008.

Il 1º ottobre 2008 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora - che rappresentano la prima fase della procedura d'infrazione - a 17 Stati membri che non hanno adottato le necessarie misure nazionali di recepimento (ad esempio, leggi, regolamenti e disposizioni amministrative su scala nazionale) o non le hanno notificate entro il termine prescritto.

Nove paesi non hanno ancora adottato le misure necessarie per conformarsi alla direttiva o non le hanno notificate e la Commissione ha quindi deciso di emanare un parere motivato all'indirizzo di questi Stati membri per la mancata comunicazione di dette misure.

Contesto

La procedura d'infrazione si articola in tre fasi. La prima fase consiste nell'invio di una lettera di costituzione in mora allo Stato membro che dispone di due mesi per rispondere. Qualora successivamente non sia ancora assicurata la conformità con la normativa comunitaria, la Commissione invia un parere motivato. Lo Stato membro dispone nuovamente di due mesi per rispondere. In mancanza di risposta soddisfacente la Commissione può deferire la questione alla Corte di giustizia europea sita a Lussemburgo. Essa può anche chiedere che la Corte commini un'ammenda al paese in questione qualora questi non si conformi alla sentenza della Corte.

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