La Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza di fine 2009 - Cass. Sez. Lav. n.1784 del 14 ottobre 2009 - affronta il problema del licenziamento nel periodo di prova. Il problema in questione è quello della legittimità del licenziamento del dipedente durante il periodo di prova - art- 2096 cod. civ. - e il relativo onere probatorio...
...Nel caso di specie, un lavoratore era stato licenziato durante il periodo di prova con la motivazione che lo stesso era privo di capacità pratica e conoscenze tecniche.
Il dipendente impugnava così il licenziamento contestando l'illegittimità dello stesso anche in ragione della genericità dei motivi addotti.
Sia in primo grado il Tribunale competente sia in grado di appello la Corte di Appello dell'Aquila accoglievano il ricorso presentato dal dipendente ordinandone la reintegrazione motivando tale decisione in base al fatto che i motivi del licenziamento erano inadeguati stanti la loro genericità e l'elementarietà delle mansioni assegnate al lavorato.
La Suprema Corte ha annullato la sentenza di appello senza rinvio precisando che: posto che l'istituto del patto di prova si fonda e trova la propria ragione nel fatto che per un determinato periodo di tempo le parti possono recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di fornire alcuna motivazione, di conseguenza grava sul lavoratore l'onere di provare il superamento positivo del periodo di prova nonchè il recesso del datore si fondi su un motivo illecito,e quindi estraneo alla funzione del patto di prova.
(Fonte: informazionepura.it)
(4 febbraio 2010)










