E' legittimo il licenziamento del dipendente che durante l'assenza per malattia fa il cameriere presso un ristorante la notte di San Silvestro. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 23444/2009 secondo la quale il recesso è giustificato non tanto dal compimento di un altro lavoro, quanto, piuttosto, dal fatto che questo nuovo impegno ha compromesso il suo stato di salute e ritardato il rientro in azienda. Si tratta in sostanza di una grave violazione dell'obbligo di leale collaborazione che deve invece contraddistinguere tutta la "vita" lavorativa del dipendente.
Il caso riguarda in particolare un lavoratore che avendo presentato un certificato medico attestante una depressione ansiosa reattiva, era stato assente dal posto di lavoro dal 26 al 31 dicembre 2002. Lo stesso 31 dicembre, però, il medesimo aveva prestato attività lavorativa come cameriere in un ristorante durante il cenone di San Silvestro. Il giorno successivo il dipendente faceva pervenire in azienda una certificazione di prosecuzione di malattia fino al giorno 11 gennaio 2003. I giudici, in particolare, hanno ritenuto che il lavoratore con la sua decisione di prestare attività lavorativa presso il ristorante abbia ritardato la guarigione tanto da essere costretto l'indomani stesso a proseguire l'astensione, con ciò violando, per l'appunto, "l'obbligo di collaborazione che incombe sul dipendente, tenuto a mettere a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative e, quindi, ad astenersi da quelle condotte che tale messa a disposizione in qualche modo ostacolino".
(16 novembre 2009)










