Il bonus che il lavoratore trasferito ad altra sede riceve dall'azienda quale contributo per pagarsi l'affitto di casa deve essere dichiarato al fisco. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20631/09. Il caso nasce da un lavoratore che aveva sollevato il problema chiamando in causa il datore di lavoro che è sostituto d'imposta e non aveva versato la ritenuta.
Quest'ultimo aveva, da parte sua, si era difeso sostenendo che la ritenuta non andava versata in quanto il bonus avrebbe avuto natura risarcitoria, visto il danno prodotto al dipendente che è stato costretto a trasferire la famiglia in un'altra città pagando un affitto più alto a parità di condizioni abitative.
In realtà la giurisprudenza di legittimità insegna che il contributo al lavoratore risulta comunque soggetto all'imposizione fiscale (nella specie si trattava per di più di un'erogazione forfettaria): è esentasse soltanto il recupero della spese di viaggio e trasporto.
Anche il lavoratore, però, ha una precisa responsabilità di fronte al Fisco: il rapporto fra sostituto e sostituito d'imposta, vale a dire datore e dipendente, infatti, non solleva il secondo dai suoi obblighi anche se il primo non ha versato la ritenuta d'acconto ex articolo 23 Dpr 600/73.
Quando il Fisco ritiene che le imposte non gli siano state versate in modo corretto, emette l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato e gli contesta di non aver incluso nella denuncia annuale quella determinata componente di reddito tassabile, come ad esempio il bonus-affitto.
La Cassazione, tuttavia, ha accolto il ricorso del dipendente: il vero nodo da sciogliere resta infatti l'applicabilità delle sanzioni. Il D.Lgs 472/97 - ricordano gli "ermellini" - ha ridisegnato il sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie e ha sostituito alle soprattasse (e alle pene pecuniarie) "multe" di pari importo che sono applicabili anche ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della riforma (nella specie la soprattassa Iva ex articolo 44 del Dpr 633/72).
E il punto è che il nuovo regime prevede che ai fini della sanzione non sia più richiesta la semplice volontarietà dell'evento ma risulti necessario il dolo o quanto meno la colpa dell'agente: il giudice del merito, dunque, deve motivare sul fatto che si possa attribuire l'omesso pagamento dell'imposta al lavoratore dipendente (il quale nel caso di specie contestava la legittimità delle sanzioni). Così dovrà fare il giudice del rinvio per mettere la parola "fine" alla vicenda.
(8 dicembre 2009)










