Un'azione (o titolo azionario) è il riferimento unitario nella partecipazione alla proprietà di una S.p.A. (Società per azioni) o di una S.a.p.A. (Società in accomandita per azioni), nel senso che costituisce quel documento cartaceo nel quale viene attestato il possesso di una quota unitaria del capitale sociale (c.s.) della società. In questo modo, quindi, il possessore di una azione si dice che è proprietario di una unità del c.s. della società, o più brevemente che è proprietario di una quota societaria, e per questo diventa socio della società. Ovviamente, nulla vieta di possedere più di una azione di una stessa società, nonché di diverse società. Tra l'altro, gli elementi contenuti nel documento cartaceo sono dettagliatamente elencati nell'art.2354 del codice civile (c.c.). In realtà va però detto che a partire dal 4/1/99 le azioni non sono più messe in circolazione sotto forma di documenti cartacei, bensì compaiono esclusivamente sotto forma di registrazione contabile presso la società emittente e l'intermediario finanziario.
Il capitale sociale di una società non è altro che quella voce (espressa in termini monetari), che compare al passivo del suo bilancio, che contiene l'ammontare complessivo del capitale apportato dai soci. Questa somma è proprio pari al prodotto tra il numero delle azioni ed il loro valore nominale, dove il valore nominale di ogni azione è quello stabilito in fase di emissione uguale per tutte. Successivamente alla nascita della società, il capitale sociale può subire degli aumenti con conseguente emissione di nuove azioni. Da notare che anche per tutte le altre società diverse dalle S.p.A. e S.a.p.A. è possibile definire un capitale sociale, però in questi casi le quote di partecipazione non possono essere costituite da azioni.
Una volta che la società nasce, i soci fondatori possono decidere se continuare a detenere il 100% delle azioni (cioè del c.s. della società) oppure metterne in circolazione una parte. In questo secondo caso occorre però distinguere due momenti distinti:
l'emissione delle azioni sul mercato primario. Durante questa fase i titoli vengono per la prima volta offerti al pubblico, o perché si è deciso di rendere pubblica una quota della società oppure perché si sta eseguendo un aumento di capitale sociale con conseguente emissione di nuove azioni. In genere, le emissioni sul mercato primario avvengono tramite banche (si pensi, per esempio, alle privatizzazioni di imprese pubbliche tipo l'E.N.E.L. o all'offerta al pubblico di azioni di società private tipo Tiscali);
la quotazione delle stesse azioni su qualche mercato secondario. Una volta emesse sul mercato primario, le azioni possono infatti circolare liberamente nei cosiddetti mercati secondari in cui gli investitori che vogliono acquistare o vendere dei titoli si incontrano tramite intermediari finanziari. Sono esempi di mercati secondari le borse ed i mercati telematici.
E' quindi chiaro come nel caso in cui i soci fondatori continuano a detenere il 100% delle azioni, si tratti di una società non quotata in nessun mercato secondario. Un tipico esempio di un tale tipo di società è quello della Ferrero S.p.A.
Le azioni possono in generale essere classificate secondo diversi criteri:
*possono essere nominative o al portatore. Sono nominative le azioni che conferiscono al possessore i diritti e gli obblighi in virtù del fatto che sul titolo stesso è contenuta un'intestazione personale (nel qual caso la stessa intestazione compare anche in un apposito registro della società emittente). In pratica tutte le tipologie di azioni devono essere nominative per legge, con la sola eccezione delle azioni di risparmio;
sono viceversa al portatore le azioni che conferiscono i diritti e gli obblighi ad un qualunque soggetto che si trovi in possesso del titolo. E come già detto, è possibile optare per questa categoria di azioni solo riguardo a quelle di risparmio;
*possono altresì essere ordinarie, privilegiate, postergate, di risparmio e per i dipendenti:
sono ordinarie le azioni nominative, quotate o non quotate, che conferiscono al titolare i tradizionali diritti di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie (dove ogni azione posseduta vale per un voto) nonché il diritto ad una quota degli eventuali dividendi o ancora ad una quota del patrimonio netto della società in caso di liquidazione, proporzionalmente al numero di azioni possedute rispetto al totale. In questi ultimi due casi, occorre però commisurare i propri diritti a quelli dei possessori delle azioni non ordinarie (per alcune categorie di azioni non ordinarie, infatti, come si vedrà, sono previsti alcuni privilegi nella ripartizione dei dividendi e del patrimonio netto in caso di liquidazione). Esistono poi tutta un'altra serie di diritti e di obblighi per il titolare di azioni ordinarie che esulano dallo scopo di questo testo (ci si può ad esempio riferire agli artt. 2347,2350,2351,2352 e 2354 c.c., nonché al prospetto informativo associato all'emissione);
*sono privilegiate le azioni nominative, quotate o non quotate, che conferiscono al titolare il diritto di voto solo nelle assemblee straordinarie. Di contro tali azioni godono di priorità nella ripartizione dei dividendi e del patrimonio netto della società in caso di liquidazione. Da notare però che queste tipologie di azioni possono essere emesse per un ammontare non superiore al 50% di tutto il c.s. della società; sono postergate le azioni nominative non quotate che conferiscono al titolare sia dei diritti di voto limitati (solo il voto nelle assemblee straordinarie oppure addirittura nessun diritto di voto) che delle limitazioni, in termini di ammontare, nella ripartizione dei dividendi e del patrimonio netto della società in caso di liquidazione. Di contro, però, queste azioni hanno priorità rispetto alle azioni ordinarie nella ripartizione del patrimonio netto in caso di liquidazione della società e nel caso di riduzione del c.s.. Rientrano in questa categoria anche le azioni di godimento;
*sono di risparmio le azioni, nominative o al portatore (a scelta del socio azionista), quotate o non quotate, che non conferiscono alcun diritto di voto al possessore. Di contro, godono di particolari privilegi patrimoniali come un dividendo annuo minimo garantito, la priorità nel caso di liquidazione del patrimonio netto della società, ecc. Anche l'ammontare complessivo di queste azioni non può superare il 50% di tutto il c.s.;
* sono infine per i dipendenti le azioni nominative, quotate o non quotate espressamente definite dall'art. 2349 c.c. Si tratta di azioni che possono conferire o meno delle limitazioni nell'esercizio del diritto di voto, e possono anche conferire dei privilegi patrimoniali. Vengono tuttavia emesse solo in casi particolari ed esclusivamente a favore dei dipendenti della società.
In tutti i casi di azioni quotate, indipendentemente dai diritti che conferiscono, c'è sempre la possibilità di realizzare dei guadagni o perdite acquistando e vendendo tali azioni su qualche mercato secondario.










