Le misure di prevenzione degli incidenti

Se sul posto di lavoro le misure di prevenzione degli incidenti mancano o non sono idonee la responsabilità di un infortunio è sempre dell'azienda anche se il dipendente si è comportato in modo incauto. Lo ha ribadito la Cassazione che ha bocciato il ricorso del direttore e delegato alla sicurezza di uno stabilimento di Retorbido (Pavia) contro la condanna per omicidio colposo per la morte di un operaio caduto dal tetto di un capannone - per il cedimento di un lucernaio in vetroresina - mentre svolgeva lavori di manutenzione dei canali di scolo e delle grondaie. L' imputato era stato ritenuto colpevole di non aver predisposto o fatto predisporre "idonei soppalchi di protezione o elementi di ripartizione del carico sui lucernari del tetto al fine di evitare cadute dagli operai". La quarta sezione penale della Cassazione, nel confermare l' orientamento della corte di Appello di Milano - e prima ancora del Tribunale di Voghera - ribadisce il principio generale che "la colpa altrui non elide la propria" e che "chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui». I supremi giudici osservano che "la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l' incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti e fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purchè connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa".

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