Un'opera artistica, diversamente dalla notizia giornalistica, poichè è atto di "creazione" può "manipolare cose, fatti e persone" tratti anche da episodi di cronaca e "offrirli al fruitore" come "affermazione di ideali e valori". La diffamazione, in un'opera ispirata alla realtà, si verifica solo se c'è un intento, evidente anche per gli spettatori, di colpire una persona,"al di là dello sforzo creativo". Lo ricorda la Cassazione che ha annullato una condanna per diffamazione nei confronti della Rai che aveva trasmesso un monologo dedicato al piccolo Alfredino Rampi, caduto in un pozzo a Vermicino, vicino a Roma, nel 1978. La madre del bambino si era ritenuta diffamata per alcune frasi del testo teatrale. Nel monologo, recitato da Vincenzo Moscato, erano state espresse frasi come «sono le mamme che gettano i bambini nei pozzi; Alfredino, Jessica, Tommaso non sono caduti per sbaglio nei cunicoli, sono le mamme che li hanno buttati». La Corte d'Appello di Roma, nel 2004, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto colpevoli la Rai e l'attore, perchè "l'espressione artistica non può prescindere dalla verità dei fatti". La Terza Sezione Civile della Cassazione, però, nella sentenza n.10495, ha negato il risarcimento, spiegando che l'opera d'arte "non è interessata ad esprimere la realtà nella sua verità", perchè si verifichi diffamazione è necessario "che questa sia prodotta al di fuori di ogni sforzo creativo e che sia percepita chiaramente dal fruitore". Dai toni del monologo, secondo i giudici, si capiva che era un'opera di fantasia.










