La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
Tra i destinatari del beneficio, ricordiamo brevemente le seguenti categorie di lavoratori:
1. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6 ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6;
2. Lavoratori notturni a turni, occupati per un numero di giorni lavorativi variabile e i Lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.
Anche per queste categorie di lavoratori, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, il trattamento pensionistico si può conseguire ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
Alla domanda, da trasmettersi in via telematica, deve essere allegata la documentazione minima prevista dalla legge e dalle disposizioni amministrative.
Il ritardo nella presentazione della domanda comporta il differimento della decorrenza della prestazione:
- di un mese in caso di ritardo entro un mese,
- di due mesi per il ritardo che vada oltre un mese ed entro tre mesi,
- di tre mesi per ritardo di oltre tre mesi.
Con riferimento al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti.
Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2021 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
L’INPS comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva poiché l’efficacia del provvedimento è subordinata all’effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti entro il 31 dicembre 2022.
Nel rimandarvi ad una lettura più approfondita del messaggio Inps in ordine ai requisiti per l’accesso alla pensione a favore delle diverse categorie di lavoratori, dipendenti ed autonomi, impegnate in lavori usuranti, invitiamo le Strutture ad indirizzare gli interessati al nostro Patronato INAS-CISL per la presentazione delle istanze.