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Sentenze

Vittime reati sessuali

L’ammissione al gratuito patrocinio per le vittime dei reati sessuali è sempre legittima e non trova alcun limite nella capacità reddituale della vittima. Questo è quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 dell’11 gennaio 2021 pubblicata in Gazzatta Ufficiale il 13 gennaio 2021. Prima di procedere all’esame del provvedimento emesso dal Giudice delle leggi è opportuno individuare la disciplina normativa. Per garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, nei procedimenti penali è stabilita per gli imputati meno abbienti, così come per le persone offese, la possibilità di poter accedere al patrocinio a spese dello Stato che si fa carico delle spese e dei compensi del difensore; in ragione di ciò vengono fissati dei limiti reddituali così come previsto dall’art. 76 del Testo Unico per le spese di giustizia D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, che fissa come parametro l’importo di € 11.493,82, reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi; se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari gli eventuali redditi di tali soggetti, prodotti nello stesso periodo, si sommano con quelli del primo ma i limiti di reddito sono elevati di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi. Per le persone offese in taluni reati, la cui elencazione deve ritenersi tassativa, è previsto l’accesso automatico al patrocinio a spese dello stato; detti reati sono i seguenti: art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) 583 bis c.p. (pratiche di mutilazione di organi genitali) 609 bis c.p. (violenza sessuale), 609 quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), 612 bis c.p. (atti persecutori c.d. stalking) 600 c.p. (riduzione in schiavitù); sono altresì ammessi de plano al patrocinio a spese dello Stato le vittime dei seguenti reati commessi nei confronti di minori: l’art. 600 c.p., 600 bis c.p. , 600 c.p. ter e 600 c.p. quinquies (prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte all sfruttamento della prostituzione minorile) nonché art. 601 c.p., 602 c.p., 609 quinquies c.p. e 609 undecies c.p. (tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, corruzione di minorenne, adescamenti di minorenni). La questione, sottoposta ai Giudici costituzionali, è stata sollevata per una asserita violazione della norma sopra riportata in relazione agli articoli. 3 e 24 della Costituzione; in poche parole il giudice rimettente (giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli) sulla richiesta da parte di una persona offesa dal reato di cui all’art. 609 bis c.p. (violenza sessuale), reato tra quelli elencati nella norma di favore, chiedeva alla richiedente la certificazione dei redditi percepiti per accordare l’ammissione al gratuito patrocinio. Il legale della persona offesa rappresentava al giudice quanto stabilito dal richiamato art. 76 (Testo Unico per le spese di Giustizia) insistendo per l’ammissione automatica e senza allegazione di qualsivoglia certificazione. In ragione di ciò il giudice rimettente sollevava questione di legittimità costituzionale della predetta norma asserendone il contrasto con l’art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) sostenendo che tale automatismo, senza alcun vaglio discrezionale, disciplinerebbe in modo identico situazioni eterogenee; inoltre la stessa norma sarebbe pure in contrasto con l’art. 24 terzo commadella Costituzione, (diritto alla difesa), in quanto l’ammissione indiscriminata al patrocinio a spese dello Stato, anche in favore di soggetti con eccezionale capacità economica, inciderebbe in modo negativo sulla salvaguardia dei conti pubblici ed in special modo nel contenimento delle spese di giustizia. La Corte Costituzionale, nella decisione in esame, ha ritenuto la quesitone non fondata. In particolare, ribadito che la norma in esame è di carattere processuale, la ratio legis che consente l’accesso e la conseguente ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato deve rinvenirsi nella vulnerabilità delle vittime nei reati indicati e vieppiù nella finalità di far emergere e venire alla luce tali fattispecie di reato. È evidente, dunque, che il legislatore ha operato una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità.
Roberto Villani

( 29 gennaio 2021 )

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