Sabato 11 luglio 2026, ore 11:39

Lavoro 

Rappresentanza e contratti, intesa tra le imprese 

Intesa raggiunta tra le associazioni datoriali su contratti e rappresentanza. A sottoscrivere il documento, dopo un lungo confronto, le associazioni dell'industria, del commercio, dell'artigianato, delle cooperative, delle assicurazioni e delle banche. La prossima settimana dovrebbe partire il confronto tra associazioni datoriali e sindacati. Cgil, Cisl e Uil, lo scorso 17 giugno, avevano infatti varato una piattaforma unitaria per un accordo quadro interconfederale, con le principali associazioni datoriali, su modello contrattuale e rappresentanza.
Il testo dell'accordo premette ”finalità e obiettivi condivisi”, valutando ”positivamente” la recente attenzione del legislatore per una contrattazione collettiva ”di qualità”, anche come criterio per l'accesso a incentivi. Riferendosi al decreto Primo Maggio le associazioni di impresa ritengono ora ”ondamentale individuare criteri oggettivi ed affidabili per misurare la maggiore rappresentatività comparata datoriale”. Sul fronte dei contratti è previsto anche, ”in coerenza con il percorso di razionalizzazione avviato presso il Cnel”, un impegno ad ”evitare impropri ampliamenti dei perimetri contrattuali e ad istituire un osservatorio”. Sul fronte delle istituzioni l'obiettivo è ”una selezione più trasparente e rigorosa delle parti sociali”, sia per le imprese che per i sindacati, ”su dati omogenei, certi e misurabili”. Per il confronto con le istituzioni il documento individua tre criteri qualitativi ed uno quantitativo. I primi sono ”la seniority dell'organizzazione, intesa come la sua presenza storica e continuativa nel sistema delle relazioni industriali; la partecipazione dell'organizzazione a organismi di rappresentanza europea riconosciuti come parti nel dialogo sociale europeo nell'ambito dei lavori del Comitato economico e sociale europeo; la presenza nel proprio sistema di contrattazione collettiva, anche per effetto di delega al secondo livello, di istituti strutturati, volti a disciplinare e sostenere forme di welfare contrattuale, integrative rispetto al sistema pubblico di welfare, spettanti alla generalità dei dipendenti ed aventi valore economico”, come previdenza di complementare contrattuale, assistenza sanitaria integrativa contrattuale, fondi per la formazione professionale o il sostegno al reddito. Il criterio quantitativo è ”sul numero di dipendenti che vedono regolato il proprio rapporto dalla contrattazione collettiva del settore rappresentato, tenendo anche in considerazione la tipologia di impresa e l'ampiezza dei settori produttivi di riferimento della confederazione, qualora le tematiche trattate nei tavoli istituzionali abbiano natura trasversale”. Per misurare la rappresentatività delle associazioni datoriali ai fini contrattuali il documento prevede gli stessi tre criteri qualitativi ma anche ”criteri oggettivi e tre criteri quantitativi”. Il richiamo è ancora al dl Primo Maggio che prevede il principio del salario giusto ancorandolo al dato del trattamento economico complessivo. Le imprese concordano che ”l'individuazione del contratto collettivo da prendere a riferimento per la determinazione del Tec non comporta obbligo di applicazione generalizzata erga omnes”, e che ”l'applicazione integrale di un diverso contratto collettivo di settore che, tuttavia, garantisca ai lavoratori un trattamento economico e normativo uguale a quello del contratto collettivo di riferimento dia diritto di accedere a tutti benefici di legge”. Dunque, al fine di individuare il contratto collettivo di riferimento si concorda che ”l'individuazione del Tec da prendere come riferimento deve tener conto della tipologia e della natura giuridica dell'impresa” e che ”l'unico criterio universale quantitativo oggettivo che consente di misurare - in maniera certa e omogenea - la rappresentatività dei soggetti dal lato datoriale che sottoscrivono un determinato contratto collettivo è quello preso in considerazione dal Cnel e, quindi, quello della diffusione del contratto tra i lavoratori del settore, distinguendo per tipologia e natura giuridica dell'impresa”. Ancora in una logica antidumping, è previsto che costituisce una palese violazione dell'accordo ”includere nell'ambito di applicazione di un Ccnl settori o attività che non siano effettivamente rappresentati dai soggetti stipulanti”, e si prevede ”un organismo che possa svolgere un'opera di monitoraggio e segnalazione”.
Giampiero Guadagni

( 10 luglio 2026 )

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