La riforma oggetto del referendum è un attacco alla Costituzione e indebolisce la democrazia?
D’Ubaldo. Certamente. È l’attacco su un punto decisivo ai principi e ai valori del testo uscito dall’Assemblea costituente e rimette in discussione la “forma” del Csm definita con la legge del 1958. In nome del processo giusto, come se finora sia stato praticato un sistema ingiusto, s’inventano soluzioni a dir poco problematiche. La trasformazione del Pm in “avvocato dell’accusa” rompe la cultura e la prassi della cosiddetta unitarietà della giurisdizione. In questo modo non si rafforzano le garanzie del cittadino: il Pm, con queste norme sottoposte a referendum, non è più garante della correttezza delle indagini, con l’obbligo di raccogliere anche le prove a discarico dell’imputato. È un cambio di prospettiva che esclude il dovere del Pm di “pensare” anche come giudice, non solo come accusatore.
Guzzetta. Dopo mesi di campagna elettorale sto ancora cercando di capire quali norme della riforma realizzerebbero l’attentato alla Costituzione. Mi sembra risibile pensare che gente che appartiene solidamente alla tradizione riformista e garantista della sinistra come Barbera, Ceccanti, Picierno, Salvi e tanti altri, si stiano rendendo complici di un complotto per realizzare una deriva autoritaria e anticostituzionale. Io sono convinto che questa riforma rafforza l’indipendenza di tutti i magistrati e la separazione dei poteri. Perché anche separare strutturalmente, come diceva Giovanni Falcone, chi ha il potere di accusare e chi ha il potere di giudicare è nella linea montesquieiana della separazione dei poteri. Per una riprova basterebbe leggere la relazione del Ministro fascista Dino Grandi alla riforma dell’ordinamento giudiziario del 1941 in cui si rafforzava l’unità tra Pubblico ministero e giudice. Grandi dice espressamente che la finalità è oltrepassare “l’ormai separata” (per lui) concezione della divisione dei poteri! Del resto proprio Falcone in una intervista a Repubblica del 3 ottobre 1991 segnalava che la sua posizione per la separazione veniva accusata di volere indebolire l’indipendenza e preludere alla sottoposizione del Pm all’esecutivo.
Con questa riforma cosa cambia nel rapporto tra cittadini e giustizia?
Guzzetta. Cambia moltissimo. Perché il cittadino sarà garantito che chi lo giudica sia veramente “terzo” e nelle sue decisioni non sia, nemmeno inconsapevolmente, influenza dal fatto che la sua carriera dipende da un organo, l’attuale Csm, in cui siedono e votano anche i rappresentanti dell’accusa, cioè i pubblici ministeri. Non è da Paese civile avere ogni 8 ore un cittadino sottoposto a ingiusta detenzione come accade oggi in Italia, anche a causa di un appiattimento dei giudici sulle richieste dei Pm. E di fronte all’argomento secondo cui questa riforma non garantirebbe maggiore efficienza, rispondo che anche la Santa Inquisizione era efficientissima, ma niente affatto giusta.
D’Ubaldo. Il paradosso è che sull’efficienza del sistema questa riforma non incide. È tutto rinviato a un dopo indefinito. Tutto si concentra sulla questione del “protagonismo”, enfatizzato dai media, del magistrato inquirente. Il focus della riforma sta in questa sorta di rivincita della politica dopo gli eccessi di Mani Pulite. Invece di correggere le distorsioni intervenute sull’onda di demagogiche, in primis l’errata contrazione dell’immunità parlamentare, si ridefinisce l’impianto costituzionale che tutela l’indipendenza e l’autonomia della magistratura. Sicché la nuova visione della giustizia finisce per rispondere a una disordinato rimescolamento di carte che precipita nella frantumazione del Csm (tre invece di uno).
Separare giudici e pubblici ministeri è il coerente sviluppo del passaggio dal processo inquisitorio a quello accusatorio; o rompe l'unitarietà della magistratura?
D’Ubaldo. Si tratta di una semplificazione. Il rito accusatorio ha varie applicazioni. La presunta “coerenza”, con il passaggio al rito accusatorio sic et sempliciter, è suscettibile di forti obiezioni. In Francia, ad esempio, la separazione delle carriere opera nel quadro di un sistema misto (inquisitorio e accusatorio). Dunque, la necessità di “portare a termine” nella maniera voluta dal governo la riforma Vassalli (1989) lascia insoddisfatti e perplessi. Non è un dettaglio la rottura dell’unitarietà della giurisdizione che la cultura giuridica, in specie quella cattolica, ha considerato quasi un dogma. Non a caso Leopoldo Elia, uno dei giuristi più insigni della Dc, nella bicamerale D’Alema (1987) votò contro la separazione delle carriere e si astenne su un emendamento che istituiva due sezioni distinte del Csm (benché preservato nella sua unicità).
Guzzetta. La risposta sta già nella sua domanda. Una volta deciso di abbandonare il modello inquisitorie, sempre più recessivo in tutte le grandi democrazie contemporanee, la distinzione delle funzioni nel processo implica, per ragioni di buon senso e di civiltà giuridica, che si separino anche le carriere e il reciproco condizionamento tra chi accusa e chi giudica. Come dicevo prima, appartiene alla tradizione più sacra del costituzionalismo l’idea che si debbano evitare concentrazioni di potere non giustificate. E la cosiddetta unità della magistratura giudicante e requirente appartiene a queste tipologie. Separare le carriere non punta a indebolire, ma appunto a separare poteri che non debbono stare insieme. Probabilmente anche il sovrano assoluto con la Rivoluzione francese si sarà sentito “indebolito” e privato dell’”unità” del proprio potere. Ma quella fu una scelta sana, non una distorsione.
Il sorteggio elimina le degenerazioni delle correnti o sostituisce la responsabilità con il caso?
Guzzetta. Il problema è proprio la responsabilità. Il paradosso è che la magistratura associata cerca in tutti i modi di sfuggire alla responsabilità, a cominciare da quella disciplinare, è poi rivendica la tutela della responsabilità nella rappresentanza. Ma il Csm non è un organo che deve realizzare la rappresentanza elettorale, perché non è un organo politico. Se c’è un ambito in cui non ha senso parlare di responsabilità è proprio la composizione del Csm. Vogliamo veramente che i magistrati “rispondano” alle correnti che li hanno fatti eleggere piuttosto che alla legge e all’interesse generale del buon funzionamento della magistratura?
D’Ubaldo. Il sorteggio è una bizzarria. Alla fine la recondita plausibilità dell’innovazione sta nella negazione del connotato del Csm come organo di autogoverno: poiché non è concepito come tale - ecco il salto logico! - ma solo come organo di alta amministrazione, allora diventa ammissibile l’elezione dei suoi membri attraverso la regola del sorteggio. Ciò contrasta apertamente con la volontà del legislatore costituente, fedelmente rispecchiata nella legge istitutiva del Csm.
Il terzo punto della riforma è l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare. Quali sono i vantaggi e quali le controindicazioni?
D’Ubaldo. Non saprei dire francamente quali siano i vantaggi. Oltretutto, dopo aver messo all’indice la vicinanza e l’intreccio nell’attuale Csm di giudici e pubblici ministeri, questa stessa condizione si ripropone nell’Alta corte: entrambi i rami della carriera giudiziaria tornano con la riforma ad amministrare insieme l’azione disciplinare. Non si comprende la ratio dell’innovazione.
Guzzetta. Il vantaggio è che si pone fine alla giustizia domestica, alla giustizia fatta in casa, che ha dato una pessima prova di sé. Si contano sulle dita di una mano i magistrati che rispondono veramente e con sanzioni effettive per gli illeciti compiuti nell’esercizio delle funzioni.
Cosa è auspicabile avvenga dopo il 23 marzo, in caso di vittoria del Sì con la fase attuativa; e in caso di vittoria del No con miglioramenti comunque da apportare al sistema giudiziario?
Guzzetta. Sono convinto che dopo trent’anni di tentativi finalmente riusciti con la riforma, se vince il No ci vorranno altri trent’anni, se non di più, per riaprire il dossier. Se il voto confermasse, come io non credo, lo status quo, nessuno oserebbe intervenire di nuovo per molto tempo. Se vince il Sì ci sarebbe ovviamente la possibilità di aprire un dialogo interrotto da una campagna manichea e barbara. Con la garanzia che la Corte costituzionale vigilerebbe contro ogni ipotetico tentativo di tradire le scelte costituzionali.
D’Ubaldo. Credo sia auspicabile, innanzi tutto, che il referendum fallisca perché ciò costituirebbe il monito per qualsiasi ulteriore tentativo di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza. In ogni caso, l’auspicio che vale per tutti rimanda alla necessità di operare con spirito di apertura e condivisione, fuori dallo schema di rigida contrapposizione tra governo e opposizione, dovendo riconoscere quanto sia inopportuno operare con spirito di parte sui delicati meccanismi che regolano la giustizia nello Stato di diritto costituzionale.
Giampiero Guadagni
